mercoledì 12 gennaio 2011

ILLEGITTIMO IMPEDIMENTO

Domani, giovedì 13 gennaio, la Corte Costituzionale si riunirà per deliberare sul "legittimo impedimento".
In questa occasione si propone la seguente istantanea (Foto Ap/ Tony Dejak): i piedi incatenati di un bambino di 10 anni reo confesso dell'omicidio della madre con un colpo di carabina.

1 commento:

  1. Legittimo impedimento bocciato in parte e dovranno decidere i giudici.

    Da La Repubblica del 13 gennaio 2011:
    L'interpretazione. La Consulta ha inoltre fornito una interpretazione del comma 1, ritenendolo legittimo solo se, nell'ambito dell'elenco di attività indicate come impedimento per premier e ministri, il giudice possa valutare l'indifferibilità della concomitanza dell'impegno con l'udienza, nell'ottica di un ragionevole bilanciamento tra esigenze della giurisdizione, esercizio del diritto di difesa e tutela della funzione di governo, oltre che secondo un principio di leale collaborazione tra poteri.

    Bocciato per "irragionevole sproporzione tra diritto di difesa ed esigenze della giurisdizione" (art. 3 della Costituzione) il comma 4 dell'art. 1 che prevede nello specifico quanto segue: "Ove la Presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi".

    Il comma 3, rispetto al quale la Corte sarebbe intervenuta con una pronuncia 'additiva' , prevede che "il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia il processo ad altra udienza".

    Il comma 1, di cui la Consulta ha invece dato una interpretazione conforme alla Costituzione, prevede che per premier e ministri, chiamati a comparire in udienza in veste di imputati, costituisce legittimo impedimento "il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti". A seguire, sempre il primo comma, elenca i riferimenti normativi riguardanti specifiche attività tra le quali, ad esempio, il consiglio dei ministri, la conferenza Stato-Regioni, impegni internazionali etc. Dopo questo elenco minuzioso, il comma 1 prevede che sono oggetto di legittimo impedimento le "relative attività preparatorie e consequenziali, nonché ogni attività comunque coessenziale alla funzioni di governo".

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